La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche
professionali - Procedura di infrazione n. 2018/2175
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, la lettera n-septies) e' sostituita
dalla seguente:
«n-septies) "legalmente stabilito": un cittadino dell'Unione
europea e' legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa
tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato
membro e non e' oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo,
all'esercizio di tale professione. E' possibile essere legalmente
stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli affari
regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti:
«Ufficio per lo sport» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n.
6»;
2) al comma 1, lettera l-quater), la parola: «insegnante» e'
sostituita dalle seguenti: «insegnante di autoscuola»;
3) al comma 2-bis, le parole: «il Dipartimento per gli affari
regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti:
«l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
4) al comma 3, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli affari
regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti:
«Ufficio per lo sport»;
c) all'articolo 5-ter, comma 3, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «Se del caso, l'autorita' competente rilascia ogni
certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto»;
d) all'articolo 5-quinquies:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dal ricevimento della
domanda di tessera professionale europea» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-ter,
comma 3,»;
2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «e' ammessa per una volta
sola» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere ripetuta una volta
sola»;
e) all'articolo 6, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 prestano
piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri
ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le
informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni
in materia di protezione dei dati personali»;
f) all'articolo 22:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al
richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1
le autorita' competenti di cui all'articolo 5 subordinano il
riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un
tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b) e
c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e
agli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il
migrante chieda il riconoscimento per attivita' professionali
esercitate da infermieri professionali e per attivita' professionali
esercitate da infermieri specializzati in possesso di titoli di
formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al
possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, o
l'articolo 18, comma 1, lettera g);
b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettera a),
limitatamente alle attivita' esercitate a titolo autonomo o con
funzioni direttive in una societa' per le quali la normativa vigente
richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni
nazionali;
c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica professionale di
cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui la
qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera c);
d) se e' richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica
professionale nazionale richiesta e' classificata a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e)»;
2) il comma 4-bis e' abrogato;
3) al comma 6, le parole: «L'applicazione del comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «L'applicazione dei commi 1 e 4» e le
parole: «dello Stato membro di provenienza» sono soppresse;
g) all'articolo 32, comma 6:
1) dopo le parole: «anteriormente al 25 giugno 1991» sono
inserite le seguenti: «e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre
1991»;
2) le parole: «le autorita' dello Stato membro sopra citato»
sono sostituite dalle seguenti: «le autorita' degli Stati membri
sopra citati»;
3) le parole: «per detto Stato membro» sono sostituite dalle
seguenti: «per detti Stati membri»;
4) le parole: «di tale Stato membro, nel territorio di questo,»
sono sostituite dalle seguenti: «di tali Stati membri, nel territorio
di questi,»;
h) all'articolo 49, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai
seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013:
visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere di
livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra
ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere in area
ostetrico-ginecologica), visa medicinska sestra primaljskog smjera
(infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia),
medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in
ostetricia), ginekolosko-opstetricka primalja (ostetrica in area
ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica)».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (G.U.U.E.).
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo n.
206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania), pubblicato nella
Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O., come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 4. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si applicano le
seguenti definizioni:
a) «professione regolamentata»:
1) l'attivita', o l'insieme delle attivita', il cui
esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in
Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da
amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e'
subordinata al possesso di qualifiche professionali o
all'accertamento delle specifiche professionalita';
2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai
medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o
regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;
3) l'attivita' esercitata con l'impiego di un titolo
professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una
qualifica professionale;
4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi
in cui il possesso di una qualifica professionale e'
condizione determinante ai fini della retribuzione delle
relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
5) le professioni esercitate dai membri di
un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.
b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate
da un titolo di formazione, un attestato di competenza di
cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o
un'esperienza professionale; non costituisce qualifica
professionale quella attestata da una decisione di mero
riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in
Italia adottata da parte di un altro Stato membro;
c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri
titoli rilasciati da un'universita' o da altro organismo
abilitato secondo particolari discipline che certificano il
possesso di una formazione professionale acquisita in
maniera prevalente sul territorio della Comunita'. Hanno
eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese
terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo
svolgimento dell'attivita' professionale, un'esperienza di
almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha
riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;
d) «autorita' competente»: qualsiasi autorita' o
organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare
o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o
informazioni, nonche' a ricevere le domande e ad adottare
le decisioni di cui al presente decreto;
e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione
che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente
orientata all'esercizio di una determinata professione e
consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da
una formazione professionale, un tirocinio professionale o
una pratica professionale, secondo modalita' stabilite
dalla legge;
f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e
legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo
pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;
g) «tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una
professione regolamentata sotto la responsabilita' di un
professionista qualificato, accompagnato eventualmente da
una formazione complementare secondo modalita' stabilite
dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione da
parte dell'autorita' competente;
h) «prova attitudinale»: una verifica riguardante le
conoscenze, le competenze e le abilita' professionali del
richiedente effettuata dalle autorita' competenti allo
scopo di valutare l'idoneita' del richiedente ad esercitare
una professione regolamentata;
i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia
svolto in un'impresa del settore professionale
corrispondente:
1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;
2) la funzione di institore o vice direttore d'azienda,
se tale funzione implica una responsabilita' corrispondente
a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda
rappresentato;
3) la funzione di dirigente responsabile di uno o piu'
reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche;
l) «Stato membro di stabilimento»: lo stato membro
dell'Unione europea nel quale il prestatore e' legalmente
stabilito per esercitarvi una professione;
m) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui il
cittadino dell'Unione europea ha acquisito le proprie
qualifiche professionali;
n);
n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica
professionale effettuato sotto supervisione, purche'
costituisca una condizione per l'accesso a una professione
regolamentata e che puo' svolgersi in forma di tirocinio
curriculare o in forma di tirocinio extracurriculare o,
laddove previsto, anche in apprendistato;
n-ter) «tessera professionale europea»: un certificato
elettronico attestante o che il professionista ha
soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire
servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio
dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche
professionali ai fini dello stabilimento nel territorio
dello Stato;
n-quater) «apprendimento permanente»: l'intero
complesso di istruzione generale, istruzione e formazione
professionale, istruzione non formale e apprendimento non
formale e informale, intrapresi nel corso della vita, che
comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilita'
e delle competenze, che puo' includere l'etica
professionale;
n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»:
motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea;
n-sexies) «Sistema europeo di accumulazione e
trasferimento dei crediti o crediti ECTS»: il sistema di
crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio
europeo dell'istruzione superiore;
n-septies) «legalmente stabilito»: un cittadino
dell'Unione europea e' legalmente stabilito in uno Stato
membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di
una professione in detto Stato membro e non e' oggetto di
alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale
professione. E' possibile essere legalmente stabilito come
lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.".
Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo
n. 206/2007, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 5. Autorita' competente.
1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al
titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le
domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le
decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio
per lo sport, per tutte le attivita' che riguardano il
settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica
di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui
alla lettera l-septies) , nonche' per le professioni di cui
alla legge 2 gennaio 1989, n.6;
b);
c) il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio,
dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o
elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e
l-sexies);
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni
svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica
amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f)
e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni
sanitarie;
f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore
e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola nonche' per il personale ricercatore e per le
professioni di architetto, pianificatore territoriale,
paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed
ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
g) [il Ministero dell'universita' e della ricerca per
il personale ricercatore e per le professioni di
architetto, pianificatore territoriale, paesaggista,
conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto junior e pianificatore junior];
h) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per ogni altro caso relativamente a
professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in
possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo
19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla
lettera c);
i) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo per le attivita' afferenti al settore del
restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo
quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 29 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni nonche' per le attivita' che riguardano il
settore turistico;
l) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche
professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a),
b) e c) nonche' per la professione di consulente del
lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di
impianti termici e di generatori di vapore;
l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la
professione di consulente in proprieta' industriale e per
quella di agente immobiliare;
l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali per le professioni di allenatore, fantino e
guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse
suine e classificatore di carcasse bovine;
l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per le professioni di insegnante di autoscuola,
istruttore di autoscuola e assistente bagnante;
l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le
professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e
della sicurezza, nonche' per le professioni di
investigatore privato, titolare di istituto di
investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza
in ambito sportivo;
l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la
professione di spedizioniere doganale/doganalista;
l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per
le professioni di maestro di scherma, allenatore,
preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
sportivo e ufficiale di gara;
m) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali
sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi
statuti.
2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle
domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2,
ciascuna per le professioni di propria competenza, sono
altresi' autorita' competenti responsabili della gestione
delle domande di tessera professionale europea di cui agli
articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida
alpina, l'Ufficio per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri e', inoltre, autorita' competente
incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera
professionale europea qualora vi siano piu' autorita'
regionali competenti, cosi' come previsto dall'articolo 2
del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della
Commissione del 24 giugno 2015.
3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle
domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio
per lo sport, per le attivita' di cui all'allegato IV,
Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti
al settore sportivo;
b);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le
attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista
II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f);
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto
4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti
afferenti ad attivita' di trasporto.".
La Legge 2 gennaio 1989, n. 6, pubblicata nella Gazz.
Uff. 12 gennaio 1989, n. 9, reca "Ordinamento della
professione di guida alpina".
Il testo dell'articolo 5-ter del citato decreto
legislativo n. 206/2007, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 5-ter. Domanda di tessera professionale europea e
creazione di un fascicolo IMI.
1. La domanda di rilascio della tessera professionale
europea puo' essere presentata esclusivamente online.
2. Le domande devono essere corredate dei documenti
richiesti dallo Stato membro ospitante ai sensi del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della
Commissione del 24 giugno 2015.
3. Entro una settimana dal ricevimento della domanda,
l'autorita' competente da' notizia dell'avvenuta ricezione
della domanda e informa il richiedente di eventuali
documenti mancanti. Se del caso, l'autorita' competente
rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base
del presente decreto. L'autorita' competente verifica che
il richiedente sia legalmente stabilito sul territorio
nazionale nonche' l'autenticita' e la validita' di tutti i
documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso
di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente
consulta l'organismo competente che ha rilasciato il
documento e puo' chiedere al richiedente copie certificate
dei documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande
di rilascio di tessera professionale, le autorita'
competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione
dei documenti gia' inclusi nel fascicolo IMI e ancora
validi.".
Il testo dell'articolo 5-quinquies del citato decreto
legislativo n. 206/2007, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 5-quinquies. Tessera professionale europea per lo
stabilimento e per la prestazione temporanea e occasionale
di servizi di cui all'articolo 11.
1. L'autorita' competente di cui all'articolo 5, in
qualita' di Stato membro di origine, verifica
l'autenticita' e la validita' dei documenti giustificativi
caricati dal richiedente nel fascicolo IMI ai fini del
rilascio di una tessera professionale europea per lo
stabilimento o per la prestazione temporanea e occasionale
di servizi di cui all'articolo 11. Tale verifica e'
effettuata entro un mese dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 5-ter, comma 3, o, nel caso di documenti
mancanti, entro un mese dal ricevimento degli stessi, ai
sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorita' competente
trasmette immediatamente la domanda all'autorita'
competente dello Stato membro nel quale il richiedente
voglia stabilirsi o verso il quale voglia effettuare la
prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui
all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente.
2. Nei casi previsti agli articoli 27, 31, 58-bis e
58-ter, l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in
qualita' di Stato membro ospitante, decide, entro un mese
dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo
Stato membro d'origine, se rilasciare la tessera
professionale europea. In caso di dubbi debitamente
giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo 5
puo' chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori
informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla
richiesta, della copia certificata di un documento; in tal
caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di
un mese continua a decorrere.
3. Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16,
l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita'
di Stato membro ospitante, decide, entro due mesi dal
ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro
d'origine, se rilasciare una tessera professionale europea
oppure assoggettare il titolare di una qualifica
professionale a misure compensative secondo la procedura di
cui all'articolo 22. In caso di dubbi debitamente
giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo 5
puo' chiedereallo Stato membro d'origine ulteriori
informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla
richiesta, della copia certificata di un documento; in tal
caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di
due mesi continua a decorrere.
4. Nel caso in cui l'autorita' competente non riceva,
da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le
informazioni necessarie per decidere in merito al rilascio
della tessera professionale europea, puo' rifiutare il
rilascio della tessera. Tale rifiuto e' debitamente
giustificato.
5. Se l'autorita' competente non adotta una decisione
entro il termine stabilito ai commi 2 e 3 o al richiedente
non e' data la possibilita' di sostenere una prova
attitudinale conformemente all'articolo 11, comma 4, la
tessera professionale europea si considera rilasciata ed e'
inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al
richiedente stesso. L'autorita' competente puo' estendere
di due settimane il termine di cui ai commi 2 e 3 per il
rilascio della tessera professionale europea, motivando la
richiesta di proroga e informandone il richiedente. Tale
proroga puo' essere ripetuta una volta sola e unicamente
quando e' strettamente necessaria, in particolare per
ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei
destinatari del servizio.
6. Le misure intraprese dall'autorita' competente
conformemente al comma 1, sostituiscono la domanda di
riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della
legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.".
Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo
n. 206/2007, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 6. Centro di assistenza.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione
europea;
b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle
qualifiche professionali.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i
seguenti compiti:
a) promuovere l'applicazione uniforme del presente
decreto da parte delle autorita' di cui all'articolo 5;
b) favorire la circolazione di ogni informazione utile
ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in
particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle
professioni regolamentate, anche sollecitando l'aiuto dei
centri di assistenza di cui al presente decreto;
c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e
di prove di formazione comune;
d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine di
ottimizzare il continuo sviluppo professionale;
e) scambiare informazioni e migliori prassi
sull'applicazione delle misure compensative di cui
all'articolo 22 per presente decreto.
3. Le autorita' di cui all'articolo 5 mettono a
disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera
a), le informazioni e i dati statistici necessari ai fini
della predisposizione della relazione biennale
sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla
Commissione europea.
4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera
b), curando il raccordo delle attivita' dei centri di
assistenza di cui al comma 5 e i rapporti con la
Commissione europea:
a) fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza
degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia
di riconoscimento delle qualifiche professionali
interessate dal presente decreto, incluse le informazioni
sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni
e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed
eventuali norme deontologiche;
b) assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento
dei diritti attribuiti loro dal presente decreto,
eventualmente cooperando con il centro di assistenza dello
Stato membro di origine nonche' con le autorita' competenti
e con il punto di contatto unico di cui all'articolo 25 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Su richiesta
della Commissione europea, il centro di assistenza assicura
le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata,
entro due mesi dalla richiesta;
c) valuta le questioni di particolare rilevanza o
complessita', congiuntamente con un rappresentante delle
regioni e province autonome designato in sede di Conferenza
Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
5. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5
istituiscono un proprio centro di assistenza che, in
relazione ai riconoscimenti di competenza, assicura i
compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi
trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati
al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).
5-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5
prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli
Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a
questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli
casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione
dei dati personali.".
Il testo dell'articolo 22 del citato decreto
legislativo n. 206/2007, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 22. Misure compensative.
1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo'
essere subordinato al compimento di un tirocinio di
adattamento non superiore a tre anni o di una prova
attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti
casi:
a);
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o piu'
attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa
nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da
quelle dell'attestato di competenza o del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono
individuate altre professioni per le quali la prestazione
di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale
costituisce un elemento essenziale e costante
dell'attivita'.
4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento
di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1,
lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d),
limitatamente ai me-dici e agli odontoiatri, l'articolo 18,
comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attivita' professionali esercitate da
infermieri professionali e per attivita' professionali
esercitate da infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1,
lettera g);
b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1,
lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa'
per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettera c);
d) se e' richiesto dal titolare di qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettere d) o e).
4-bis. (Abrogato).
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
che abbia presentato domanda di riconoscimento delle
proprie qualifiche professionali, se la qualifica
professionale nazionale richiesta e' classificata a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita'
competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio
di adattamento unitamente a una prova attitudinale.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e
c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
professione regolamentata e che in termini di durata o
contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione
ricevuta dal migrante.
6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una
successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
attestata dal richiedente al fine di stabilire se le
conoscenze, le abilita' e le competenze formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente,
acquisite nel corso di detta esperienza professionale
ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato
membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza
sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente
interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
i Ministri competenti per materia, osservata la procedura
comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati
membri e alla Commissione contenente adeguata
giustificazione della deroga, possono essere individuati
altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e'
richiesta la prova attitudinale.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
la stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall'adottare la deroga.
8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale e' debitamente
motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le
seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto
dalla normativa nazionale e il livello di qualifica
professionale detenuto dal richiedente secondo la
classificazione stabilita dall'articolo 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
ragioni per cui tali differenze non possono essere
compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle
competenze acquisite nel corso dell'esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente.
8-ter. Al richiedente dovra' essere data la
possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al
comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre
tale prova al richiedente.".
Il testo dell'articolo 18 del citato decreto
legislativo n. 206/2007, cosi' recita:
"Art. 18. Ambito di applicazione.
1. Il presente capo si applica a tutte le professioni
non coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei
seguenti casi:
a) alle attivita' elencate all'allegato IV, qualora il
migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da
28 a 30;
b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici
chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili
dell'assistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri
specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e
gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i
requisiti di pratica professionale effettiva e lecita
previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55;
c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso
di un titolo di formazione non elencato all'allegato V,
punto 5.7;
d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai
medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari,
alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in
possesso di titoli di formazione specialistica, che devono
seguire la formazione che porta al possesso dei titoli
elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2,
5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del
riconoscimento della pertinente specializzazione;
e) agli infermieri responsabili dell'assistenza
generale e agli infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il
riconoscimento in un altro Stato membro in cui le
pertinenti attivita' professionali sono esercitate da
infermieri specializzati sprovvisti della formazione di
infermiere responsabile dell'assistenza generale;
f) agli infermieri specializzati sprovvisti della
formazione di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in
un altro Stato membro in cui le pertinenti attivita'
professionali sono esercitate da infermieri responsabili
dell'assistenza generale, da infermieri specializzati
sprovvisti della formazione di infermiere responsabile
dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in
possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono
la formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2;
g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti
all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.".
Il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 206/2007, cosi' recita:
"Art. 19. Livelli di qualifica.
1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di
riconoscimento professionale di cui all'articolo 21 e
all'articolo 22, comma 8-bis, le qualifiche professionali
sono inquadrate nei seguenti livelli:
a) attestato di competenza: attestato rilasciato da
un'autorita' competente dello Stato membro d'origine
designata ai sensi delle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla
base:
1) o di una formazione non facente parte di un
certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o
e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione
o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre
anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per
un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
2) o di una formazione generale a livello
d'insegnamento elementare o secondario attestante che il
titolare possiede conoscenze generali;
b) certificato: certificato che attesta il compimento
di un ciclo di studi secondari,
1) o generale completato da un ciclo di studi o di
formazione professionale diversi da quelli di cui alla
lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale
richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
2) o tecnico o professionale, completato eventualmente
da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui
al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale
richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;
c) diploma: diploma che attesta il compimento:
1) o di una formazione a livello di insegnamento
post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed
e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo
parziale, di cui una delle condizioni di accesso e', di
norma, il completamento del ciclo di studi secondari
richiesto per accedere all'insegnamento universitario o
superiore ovvero il completamento di una formazione
scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari,
nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta
oltre al ciclo di studi post-secondari;
2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o,
nel caso di professione regolamentata, di una formazione a
struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto
previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione
indicato al numero 1), se tale formazione conferisce un
analogo livello professionale e prepara a un livello
analogo di responsabilita' e funzioni, a condizione che
detto diploma sia corredato di un certificato dello Stato
membro di origine;
d) diploma: diploma che attesta il compimento di una
formazione a livello di insegnamento post-secondario di una
durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di
una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso
un'universita' o un istituto d'insegnamento superiore o un
altro istituto che impartisce una formazione di livello
equivalente, nonche' la formazione professionale
eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi
post-secondari;
e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha
completato un ciclo di studi post-secondari della durata di
almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo
parziale, presso un'universita' o un istituto
d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di
livello equivalente e, se del caso, che ha completato con
successo la formazione professionale richiesta in aggiunta
al ciclo di studi post-secondari.".
Il testo dell'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 206/2007, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 32. Diritti acquisiti.
1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle
professioni di cui al presente capo i titoli di formazione
che danno accesso alle attivita' professionali di medico
con formazione di medico di base e di medico specialista,
di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di
odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di
farmacista in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2,
comma 1 e che non soddisfano l'insieme dei requisiti di
formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46
e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una
formazione iniziata prima delle date indicate nell'allegato
V, punti 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un attestato che
certifica l'esercizio effettivo e lecito dell'attivita' in
questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni
che precedono il rilascio dell'attestato stesso.
2. Il riconoscimento e' altresi' assicurato ai titoli
di formazione in medicina che danno accesso alle attivita'
professionali di medico con formazione di base e di medico
specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di
veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul
territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non
soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli
articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali titoli
sanciscono il completamento di una formazione iniziata:
a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione
di base, infermieri responsabile dell'assistenza generale,
odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari,
ostetriche e farmacisti;
b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.
3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono
l'esercizio delle attivita' professionali su tutto il
territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli
di formazione rilasciati dalle competenti autorita'
tedesche di cui all'allegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.
4. Sono altresi' riconosciuti i titoli di formazione in
medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di
medico con formazione di base e di medico specialista, di
infermiere responsabile dell'assistenza generale, di
veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto
che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2,
comma 1, e che sono stati rilasciati nell'ex
Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione
e' iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia,
anteriormente al 1 gennaio 1993, qualora le autorita'
dell'uno o dell'altro Stato membro sopra indicato attestino
che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la
stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano
e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita'
giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri,
all'allegato VI, punto 6), per quanto riguarda l'accesso e
l'esercizio delle attivita' professionali di medico con
formazione di base, medico specialista, infermiere
responsabile dell'assistenza generale, veterinario,
ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui
all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle
attivita' di cui all'articolo 54. Detto attestato deve
essere corredato da un certificato rilasciato dalle
medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e lecito
esercizio da parte dei cittadini in questione, nel
territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno
tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio
del certificato.
5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi dell'articolo 31
i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle
attivita' professionali di medico con formazione di base e
di medico specialista, di infermiere responsabile
dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra
specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e
di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui
all'articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati
nell'ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente
formazione e' iniziata: a) per l'Estonia, anteriormente al
20 agosto 1991; b) per la Lettonia, anteriormente al 21
agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo
1990, qualora le autorita' di uno dei tre Stati membri
sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro
territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che
esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la
stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti
Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda
l'accesso alle, e l'esercizio delle, attivita'
professionali di medico con formazione di base, medico
specialista, infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista, dentista specialista, veterinario,
ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui
all'articolo 46, e di architetto, relativamente alle
attivita' di cui all'articolo 54. Detto attestato deve
essere corredato da un certificato rilasciato dalle
medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e lecito
esercizio da parte dei cittadini in questione, nel
territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno
tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio
del certificato.
6. Sono altresi' ammessi al riconoscimento di cui
all'articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che
danno accesso alle attivita' professionali di medico con
formazione di base e di medico specialista, di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di
odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di
farmacista e di architetto che sono in possesso dei
cittadini di cui all'articolo 1 e che sono stati rilasciati
nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente
formazione e' iniziata, per la Slovenia, anteriormente al
25 giugno 1991 e, per la Croazia, anteriormente all'8
ottobre 1991, qualora le autorita' degli Stati membri sopra
citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio
la stessa validita' giuridica dei titoli che esse
rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa
validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati
membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda
l'accesso alle, e l'esercizio delle, attivita'
professionali di medico con formazione di base, medico
specialista, infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista, dentista specialista, veterinario,
ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui
all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle
attivita' di cui all'articolo 54. Detto attestato deve
essere corredato da un certificato rilasciato dalle
medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e lecito
esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel
territorio di questi, delle attivita' in questione per
almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il
rilascio del certificato.
7. I titoli di formazione di medico, di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di
veterinario, di ostetrica e di farmacista rilasciati ai
cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da un altro Stato
membro e che non corrispondono alle denominazioni che
compaiono per tale Stato all'allegato V, 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2
sono riconosciuti se accompagnati da un certificato
rilasciato da autorita' od organi competenti di detto Stato
membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono
il compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33,
34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo
Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui
denominazioni appaiono nell'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.".
Il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo n.
206/2007, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 49. Diritti acquisiti specifici alle ostetriche.
1. Viene riconosciuta come prova sufficiente per i
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, i
cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i
requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46 ma,
ai sensi dell'articolo 47, sono riconoscibili solo se
accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui
al suddetto articolo 47, comma 2, i titoli di formazione
rilasciati dagli Stati membri prima della data di
riferimento di cui all'allegato V, punto 5.5.2,
accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e
lecito esercizio da parte di questi cittadini delle
attivita' in questione per almeno due anni consecutivi nei
cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in
possesso dei titoli di formazione in ostetricia, sono
riconosciute automaticamente le qualifiche professionali se
il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18
gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano
all'epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un
livello equivalente, per la possibilita' I, oppure ha
completato la formazione come infermiere responsabile
dell'assistenza generale confermato da un titolo di
formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2, prima di
iniziare la formazione in ostetricia, nell'ambito della
possibilita' II.
2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai
cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in
ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul
territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che
soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui
all'articolo 46, ma, ai sensi dell'articolo 47, sono
riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di
pratica professionale di cui all'articolo 47, comma 2, se
sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre
1990.
3.
4. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo
scopo di verificare che le ostetriche interessate sono in
possesso di un livello di conoscenze e di competenze
paragonabili a quello delle ostetriche in possesso delle
qualifiche di cui alla lista per la Polonia all'allegato V,
punto 5.5.2, sono riconosciuti i titoli di ostetrica che
sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche che hanno
completato anteriormente al 1 maggio 2004 la corrispondente
formazione, che non soddisfa i requisiti minimi di
formazione di cui all'articolo 40, sancita dal titolo di
«licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno speciale
programma di aggiornamento di cui:
a) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che
modifica la legge sulle professioni di infermiere e
ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del
2007, n. 176, pag. 1237) e al regolamento del Ministro
della sanita' dell'11 maggio 2004 sulle condizioni
dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e
alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di
scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno
conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola
professionale medica per l'insegnamento di una professione
di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del
2010, n. 65, pag. 420), o
b) all'articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15
luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e
ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia
del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro
della sanita' del 14 giugno 2012 sulle condizioni
dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento
universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche,
che sono titolari di un certificato di scuola secondaria
(esame finale - maturita') e che hanno conseguito un
diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola
medica secondaria o un istituto di studi superiori per
l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012,
pag. 770).
5. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di
formazione in ostetricia (asistent medical
obstetricã-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania
anteriormente alla data di adesione all'Unione europea e la
cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di
formazione di cui all'articolo 46, detti titoli sono
riconosciuti come prova sufficiente ai fini dell'esercizio
delle attivita' di ostetrica, se corredati da un attestato
il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte
degli interessati, nel territorio della Romania, delle
attivita' di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni
consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del
certificato.
5-bis. I diritti acquisiti in ostetricia non si
applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia
anteriormente al 1 luglio 2013: visa medicinska sestra
ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere di livello
superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska
sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere in area
ostetrico-ginecologica), visa medicinska sestra primaljskog
smjera (infermiere di livello superiore con diploma in
ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera
(infermiere con diploma in ostetricia),
ginekolosko-opstetricka primalja (ostetrica in area
ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica).".
声明:
1.凡本网注明“来源:双碳法治与经济研究院”或者“来源:环境法治研究网”的所有作品,版权均属于本机构。本机构与作品作者联合声明,任何组织未经本机构以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。
2.本机构刊载的部分文字、图片、音频、视频以及网页版式设计等来源于网络。原作者如不愿意在本公众号刊登其内容,请及时通知本站,本站将予以删除。在此,特向原作者和机构致谢!