欢迎来到数据库

当前位置: 首页 / 双碳法治数据库 / 政策与法律数据库 / 国际

温馨提示:如需检索本文中的具体内容,请按CTRL+F进行检索。


意大利:2019年5月第37号法律

发布时间:2019.05.03 来源:本站 浏览量:334
【字体大小:
  • 施行日期:2019.05.26

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

 

la seguente legge:

                               Art. 1

 

Disposizioni  in   materia   di   riconoscimento   delle   qualifiche

  professionali - Procedura di infrazione n. 2018/2175

  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 4, comma 1, la lettera n-septies)  e'  sostituita

dalla seguente:

    «n-septies)  "legalmente  stabilito":  un  cittadino  dell'Unione

europea e' legalmente stabilito in uno Stato membro  quando  soddisfa

tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in  detto  Stato

membro e  non  e'  oggetto  di  alcun  divieto,  neppure  temporaneo,

all'esercizio di tale professione.  E'  possibile  essere  legalmente

stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente»;

    b) all'articolo 5:

  1) al comma 1, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli  affari

regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite  dalle  seguenti:

«Ufficio per lo sport» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:

«, nonche' per le professioni di cui alla legge 2  gennaio  1989,  n.

6»;

  2) al comma  1,  lettera  l-quater),  la  parola:  «insegnante»  e'

sostituita dalle seguenti: «insegnante di autoscuola»;

  3) al comma 2-bis, le  parole:  «il  Dipartimento  per  gli  affari

regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite  dalle  seguenti:

«l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

  4) al comma 3, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli  affari

regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite  dalle  seguenti:

«Ufficio per lo sport»;

  c) all'articolo 5-ter, comma 3, il secondo  periodo  e'  sostituito

dal seguente: «Se del  caso,  l'autorita'  competente  rilascia  ogni

certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto»;

  d) all'articolo 5-quinquies:

  1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dal  ricevimento  della

domanda di  tessera  professionale  europea»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dalla scadenza del  termine  di  cui  all'articolo  5-ter,

comma 3,»;

  2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «e' ammessa per una  volta

sola» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere ripetuta una volta

sola»;

    e) all'articolo 6, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

  «5-bis. Le autorita' competenti  di  cui  all'articolo  5  prestano

piena collaborazione ai  centri  di  assistenza  degli  Stati  membri

ospitanti e, se richiesto,  trasmettono  a  questi  ultimi  tutte  le

informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni

in materia di protezione dei dati personali»;

    f) all'articolo 22:

      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  «4. In deroga al principio enunciato al  comma  1,  che  lascia  al

richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1

le  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  5  subordinano   il

riconoscimento al superamento di  una  prova  attitudinale  o  di  un

tirocinio di adattamento:

  a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b)  e

c), l'articolo 18, comma 1, lettera d),  limitatamente  ai  medici  e

agli odontoiatri, l'articolo 18, comma  1,  lettera  f),  qualora  il

migrante  chieda  il  riconoscimento  per   attivita'   professionali

esercitate da infermieri professionali e per attivita'  professionali

esercitate da infermieri  specializzati  in  possesso  di  titoli  di

formazione specialistica, che seguono  la  formazione  che  porta  al

possesso  dei  titoli  elencati  all'allegato  V,  punto   5.2.2,   o

l'articolo 18, comma 1, lettera g);

  b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1,  lettera  a),

limitatamente alle attivita'  esercitate  a  titolo  autonomo  o  con

funzioni direttive in una societa' per le quali la normativa  vigente

richieda la conoscenza e l'applicazione  di  specifiche  disposizioni

nazionali;

  c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica  professionale  di

cui all'articolo 19,  comma  1,  lettera  a),  nei  casi  in  cui  la

qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata  a  norma

dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

  d) se e' richiesto dal titolare di qualifica professionale  di  cui

all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in  cui  la  qualifica

professionale   nazionale   richiesta   e'   classificata   a   norma

dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e)»;

  2) il comma 4-bis e' abrogato;

  3) al comma  6,  le  parole:  «L'applicazione  del  comma  1»  sono

sostituite dalle seguenti: «L'applicazione dei commi  1  e  4»  e  le

parole: «dello Stato membro di provenienza» sono soppresse;

    g) all'articolo 32, comma 6:

      1) dopo le parole:  «anteriormente  al  25  giugno  1991»  sono

inserite le seguenti: «e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre

1991»;

      2) le parole: «le autorita' dello Stato  membro  sopra  citato»

sono sostituite dalle seguenti:  «le  autorita'  degli  Stati  membri

sopra citati»;

      3) le parole: «per detto Stato membro»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «per detti Stati membri»;

      4) le parole: «di tale Stato membro, nel territorio di questo,»

sono sostituite dalle seguenti: «di tali Stati membri, nel territorio

di questi,»;

    h) all'articolo 49, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

  «5-bis. I diritti acquisiti  in  ostetricia  non  si  applicano  ai

seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio  2013:

visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere di

livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska  sestra

ginekolosko-opstetrickog     smjera     (infermiere      in      area

ostetrico-ginecologica), visa medicinska  sestra  primaljskog  smjera

(infermiere  di  livello  superiore  con  diploma   in   ostetricia),

medicinska sestra  primaljskog  smjera  (infermiere  con  diploma  in

ostetricia),  ginekolosko-opstetricka  primalja  (ostetrica  in  area

ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica)».

 

                                     NOTE

 

          Avvertenza:

 

              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto

          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi

          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle

          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,

          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28

          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la

          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e

          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli

          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale

          dell'Unione Europea (G.U.U.E.).

 

          Note all'art. 1:

              Il testo dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  n.

          206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al

          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'

          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate

          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito

          dell'adesione di  Bulgaria  e  Romania),  pubblicato  nella

          Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.,  come  modificato

          dalla presente legge, cosi' recita:

              "Art. 4. Definizioni.

              1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le

          seguenti definizioni:

              a) «professione regolamentata»:

              1) l'attivita', o l'insieme  delle  attivita',  il  cui

          esercizio e' consentito solo a  seguito  di  iscrizione  in

          Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi  tenuti  da

          amministrazioni  o  enti  pubblici,  se  la  iscrizione  e'

          subordinata  al  possesso  di  qualifiche  professionali  o

          all'accertamento delle specifiche professionalita';

              2) i rapporti di lavoro subordinato,  se  l'accesso  ai

          medesimi e'  subordinato,  da  disposizioni  legislative  o

          regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;

              3) l'attivita' esercitata con l'impiego  di  un  titolo

          professionale il cui uso e' riservato a  chi  possiede  una

          qualifica professionale;

              4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi

          in cui  il  possesso  di  una  qualifica  professionale  e'

          condizione determinante ai fini  della  retribuzione  delle

          relative prestazioni o della ammissione al rimborso;

              5)   le   professioni   esercitate   dai   membri    di

          un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.

              b) «qualifiche professionali»: le qualifiche  attestate

          da un titolo di formazione, un attestato di  competenza  di

          cui all'articolo 19, comma 1,  lettera  a),  numero  1),  o

          un'esperienza  professionale;  non  costituisce   qualifica

          professionale quella attestata da  una  decisione  di  mero

          riconoscimento di una qualifica professionale acquisita  in

          Italia adottata da parte di un altro Stato membro;

              c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri

          titoli rilasciati da un'universita' o  da  altro  organismo

          abilitato secondo particolari discipline che certificano il

          possesso  di  una  formazione  professionale  acquisita  in

          maniera prevalente sul territorio  della  Comunita'.  Hanno

          eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese

          terzo se i loro possessori hanno  maturato,  nell'effettivo

          svolgimento dell'attivita' professionale, un'esperienza  di

          almeno tre anni sul territorio dello Stato  membro  che  ha

          riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;

              d)  «autorita'  competente»:  qualsiasi   autorita'   o

          organismo abilitato da disposizioni nazionali a  rilasciare

          o a ricevere titoli  di  formazione  e  altri  documenti  o

          informazioni, nonche' a ricevere le domande e  ad  adottare

          le decisioni di cui al presente decreto;

              e)  «formazione  regolamentata»:  qualsiasi  formazione

          che, secondo le  prescrizioni  vigenti,  e'  specificamente

          orientata all'esercizio di una  determinata  professione  e

          consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da

          una formazione professionale, un tirocinio professionale  o

          una  pratica  professionale,  secondo  modalita'  stabilite

          dalla legge;

              f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo  e

          legittimo della professione in uno Stato  membro,  a  tempo

          pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;

              g)  «tirocinio  di  adattamento»:  l'esercizio  di  una

          professione regolamentata sotto la  responsabilita'  di  un

          professionista qualificato, accompagnato  eventualmente  da

          una formazione complementare  secondo  modalita'  stabilite

          dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione  da

          parte dell'autorita' competente;

              h) «prova attitudinale»: una  verifica  riguardante  le

          conoscenze, le competenze e le abilita'  professionali  del

          richiedente  effettuata  dalle  autorita'  competenti  allo

          scopo di valutare l'idoneita' del richiedente ad esercitare

          una professione regolamentata;

              i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona  che  abbia

          svolto   in   un'impresa    del    settore    professionale

          corrispondente:

              1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;

              2) la funzione di institore o vice direttore d'azienda,

          se tale funzione implica una responsabilita' corrispondente

          a  quella  dell'imprenditore  o  del  direttore   d'azienda

          rappresentato;

              3) la funzione di dirigente responsabile di uno o  piu'

          reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche;

              l) «Stato membro  di  stabilimento»:  lo  stato  membro

          dell'Unione europea nel quale il prestatore  e'  legalmente

          stabilito per esercitarvi una professione;

              m) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui  il

          cittadino  dell'Unione  europea  ha  acquisito  le  proprie

          qualifiche professionali;

              n);

              n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica

          professionale  effettuato   sotto   supervisione,   purche'

          costituisca una condizione per l'accesso a una  professione

          regolamentata e che puo' svolgersi in  forma  di  tirocinio

          curriculare o in forma  di  tirocinio  extracurriculare  o,

          laddove previsto, anche in apprendistato;

              n-ter) «tessera professionale europea»: un  certificato

          elettronico  attestante  o   che   il   professionista   ha

          soddisfatto tutte  le  condizioni  necessarie  per  fornire

          servizi, su base temporanea e occasionale,  nel  territorio

          dello  Stato   o   il   riconoscimento   delle   qualifiche

          professionali ai fini  dello  stabilimento  nel  territorio

          dello Stato;

              n-quater)    «apprendimento    permanente»:    l'intero

          complesso di istruzione generale, istruzione  e  formazione

          professionale, istruzione non formale e  apprendimento  non

          formale e informale, intrapresi nel corso della  vita,  che

          comporta un miglioramento delle conoscenze, delle  abilita'

          e   delle   competenze,   che   puo'   includere    l'etica

          professionale;

              n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»:

          motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza  della  Corte

          di giustizia dell'Unione europea;

              n-sexies)   «Sistema   europeo   di   accumulazione   e

          trasferimento dei crediti o crediti ECTS»:  il  sistema  di

          crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello  Spazio

          europeo dell'istruzione superiore;

              n-septies)   «legalmente   stabilito»:   un   cittadino

          dell'Unione europea e' legalmente stabilito  in  uno  Stato

          membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di

          una professione in detto Stato membro e non e'  oggetto  di

          alcun divieto, neppure temporaneo,  all'esercizio  di  tale

          professione. E' possibile essere legalmente stabilito  come

          lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.".

              Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo

          n. 206/2007, come modificato dalla  presente  legge,  cosi'

          recita:

              "Art. 5. Autorita' competente.

              1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e  al

          titolo III, capi II e IV, sono  competenti  a  ricevere  le

          domande, a  ricevere  le  dichiarazioni  e  a  prendere  le

          decisioni:

              a) la Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Ufficio

          per lo sport, per tutte  le  attivita'  che  riguardano  il

          settore sportivo e per quelle esercitate con  la  qualifica

          di professionista sportivo, ad accezione di quelle  di  cui

          alla lettera l-septies) , nonche' per le professioni di cui

          alla legge 2 gennaio 1989, n.6;

              b);

              c)  il  Ministero  titolare  della  vigilanza  per   le

          professioni  che  necessitano,  per  il   loro   esercizio,

          dell'iscrizione  in  Ordini,  Collegi,  albi,  registri   o

          elenchi, fatto salvo quanto  previsto  alle  lettere  f)  e

          l-sexies);

              d)  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -

          Dipartimento della funzione pubblica,  per  le  professioni

          svolte in regime di lavoro subordinato presso  la  pubblica

          amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e),  f)

          e g);

              e)  il  Ministero  della  salute,  per  le  professioni

          sanitarie;

              f) il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e

          della ricerca,  per  i  docenti  di  scuole  dell'infanzia,

          primaria, secondaria di primo grado e secondaria  superiore

          e per il personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario

          della scuola nonche' per il personale ricercatore e per  le

          professioni  di  architetto,  pianificatore   territoriale,

          paesaggista,  conservatore  dei  beni   architettonici   ed

          ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

              g) [il Ministero dell'universita' e della  ricerca  per

          il  personale  ricercatore  e   per   le   professioni   di

          architetto,   pianificatore   territoriale,    paesaggista,

          conservatore  dei  beni   architettonici   ed   ambientali,

          architetto junior e pianificatore junior];

              h) il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e

          della  ricerca  per  ogni  altro   caso   relativamente   a

          professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in

          possesso di qualifiche professionali  di  cui  all'articolo

          19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto  previsto  alla

          lettera c);

              i) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e

          del turismo per  le  attivita'  afferenti  al  settore  del

          restauro e della manutenzione dei beni  culturali,  secondo

          quanto previsto dai commi 7, 8 e  9  dell'articolo  29  del

          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive

          modificazioni nonche' per le attivita'  che  riguardano  il

          settore turistico;

              l) il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali

          per ogni altro caso relativamente a professioni che possono

          essere esercitate solo da chi e' in possesso di  qualifiche

          professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere  a),

          b) e c)  nonche'  per  la  professione  di  consulente  del

          lavoro, per le professioni  afferenti  alla  conduzione  di

          impianti termici e di generatori di vapore;

              l-bis) il Ministero dello sviluppo  economico,  per  la

          professione di consulente in proprieta' industriale  e  per

          quella di agente immobiliare;

              l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari

          e forestali per le professioni  di  allenatore,  fantino  e

          guidatore di cavalli da corsa, classificatore  di  carcasse

          suine e classificatore di carcasse bovine;

              l-quater)  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

          trasporti, per le professioni di insegnante di  autoscuola,

          istruttore di autoscuola e assistente bagnante;

              l-quinquies)  il   Ministero   dell'interno,   per   le

          professioni afferenti all'area dei servizi di  controllo  e

          della   sicurezza,   nonche'   per   le   professioni    di

          investigatore   privato,   titolare    di    istituto    di

          investigazioni private, addetto ai servizi  di  accoglienza

          in ambito sportivo;

              l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la

          professione di spedizioniere doganale/doganalista;

              l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per

          le  professioni  di   maestro   di   scherma,   allenatore,

          preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente

          sportivo e ufficiale di gara;

              m) le regioni a statuto speciale e le province autonome

          di Trento e di Bolzano per  le  professioni  per  le  quali

          sussiste competenza  esclusiva,  ai  sensi  dei  rispettivi

          statuti.

              2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III,  le

          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

          individuano l'autorita'  competente  a  pronunciarsi  sulle

          domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

              2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1  e  2,

          ciascuna per le professioni  di  propria  competenza,  sono

          altresi' autorita' competenti responsabili  della  gestione

          delle domande di tessera professionale europea di cui  agli

          articoli 5-ter e seguenti.  Per  la  professione  di  guida

          alpina,  l'Ufficio  per  lo  sport  della  Presidenza   del

          Consiglio dei ministri e',  inoltre,  autorita'  competente

          incaricata  dell'assegnazione  delle  domande  di   tessera

          professionale  europea  qualora  vi  siano  piu'  autorita'

          regionali competenti, cosi' come previsto  dall'articolo  2

          del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  983/2015  della

          Commissione del 24 giugno 2015.

              3. Fino all'individuazione di cui  al  comma  2,  sulle

          domande di riconoscimento provvedono:

              a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Ufficio

          per lo sport, per le  attivita'  di  cui  all'allegato  IV,

          Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti

          al settore sportivo;

              b);

              c)  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per   le

          attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista

          III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);

              d) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e

          del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista

          II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f);

              e) il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali

          per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  III,  punto

          4), classe ex 851 e 855;

              f) il Ministero dei trasporti per le attivita'  di  cui

          all'allegato  IV,  Lista  II  e  Lista  III,  nelle   parti

          afferenti ad attivita' di trasporto.".

              La Legge 2 gennaio 1989, n. 6, pubblicata  nella  Gazz.

          Uff.  12  gennaio  1989,  n.  9,  reca  "Ordinamento  della

          professione di guida alpina".

              Il  testo  dell'articolo  5-ter  del   citato   decreto

          legislativo n. 206/2007,  come  modificato  dalla  presente

          legge, cosi' recita:

              "Art. 5-ter. Domanda di tessera professionale europea e

          creazione di un fascicolo IMI.

              1. La domanda di rilascio della  tessera  professionale

          europea puo' essere presentata esclusivamente online.

              2. Le domande devono  essere  corredate  dei  documenti

          richiesti  dallo  Stato  membro  ospitante  ai  sensi   del

          regolamento  di   esecuzione   (UE)   n.   2015/983   della

          Commissione del 24 giugno 2015.

              3. Entro una settimana dal ricevimento  della  domanda,

          l'autorita' competente da' notizia dell'avvenuta  ricezione

          della  domanda  e  informa  il  richiedente  di   eventuali

          documenti mancanti. Se  del  caso,  l'autorita'  competente

          rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla  base

          del presente decreto. L'autorita' competente  verifica  che

          il richiedente  sia  legalmente  stabilito  sul  territorio

          nazionale nonche' l'autenticita' e la validita' di tutti  i

          documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In  caso

          di dubbi debitamente giustificati,  l'autorita'  competente

          consulta  l'organismo  competente  che  ha  rilasciato   il

          documento e puo' chiedere al richiedente copie  certificate

          dei documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande

          di  rilascio  di  tessera   professionale,   le   autorita'

          competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione

          dei documenti gia'  inclusi  nel  fascicolo  IMI  e  ancora

          validi.".

              Il testo dell'articolo 5-quinquies del  citato  decreto

          legislativo n. 206/2007,  come  modificato  dalla  presente

          legge, cosi' recita:

              "Art. 5-quinquies. Tessera professionale europea per lo

          stabilimento e per la prestazione temporanea e  occasionale

          di servizi di cui all'articolo 11.

              1. L'autorita' competente di  cui  all'articolo  5,  in

          qualita'   di   Stato   membro   di    origine,    verifica

          l'autenticita' e la validita' dei documenti  giustificativi

          caricati dal richiedente nel  fascicolo  IMI  ai  fini  del

          rilascio  di  una  tessera  professionale  europea  per  lo

          stabilimento o per la prestazione temporanea e  occasionale

          di  servizi  di  cui  all'articolo  11.  Tale  verifica  e'

          effettuata entro un mese dalla scadenza del termine di  cui

          all'articolo 5-ter, comma  3,  o,  nel  caso  di  documenti

          mancanti, entro un mese dal ricevimento  degli  stessi,  ai

          sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorita'  competente

          trasmette   immediatamente   la    domanda    all'autorita'

          competente dello Stato  membro  nel  quale  il  richiedente

          voglia stabilirsi o verso il  quale  voglia  effettuare  la

          prestazione temporanea e  occasionale  di  servizi  di  cui

          all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente.

              2. Nei casi previsti agli articoli  27,  31,  58-bis  e

          58-ter, l'autorita' competente di cui  all'articolo  5,  in

          qualita' di Stato membro ospitante, decide, entro  un  mese

          dalla data di ricevimento  della  domanda  trasmessa  dallo

          Stato  membro   d'origine,   se   rilasciare   la   tessera

          professionale  europea.  In  caso  di   dubbi   debitamente

          giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo  5

          puo'  chiedere  allo  Stato  membro   d'origine   ulteriori

          informazioni o  l'inclusione,  entro  due  settimane  dalla

          richiesta, della copia certificata di un documento; in  tal

          caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di

          un mese continua a decorrere.

              3. Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16,

          l'autorita' competente di cui all'articolo 5,  in  qualita'

          di Stato membro  ospitante,  decide,  entro  due  mesi  dal

          ricevimento della  domanda  trasmessa  dallo  Stato  membro

          d'origine, se rilasciare una tessera professionale  europea

          oppure  assoggettare   il   titolare   di   una   qualifica

          professionale a misure compensative secondo la procedura di

          cui  all'articolo  22.  In  caso   di   dubbi   debitamente

          giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo  5

          puo'  chiedereallo   Stato   membro   d'origine   ulteriori

          informazioni o  l'inclusione,  entro  due  settimane  dalla

          richiesta, della copia certificata di un documento; in  tal

          caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di

          due mesi continua a decorrere.

              4. Nel caso in cui l'autorita' competente  non  riceva,

          da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le

          informazioni necessarie per decidere in merito al  rilascio

          della tessera  professionale  europea,  puo'  rifiutare  il

          rilascio  della  tessera.  Tale  rifiuto   e'   debitamente

          giustificato.

              5. Se l'autorita' competente non adotta  una  decisione

          entro il termine stabilito ai commi 2 e 3 o al  richiedente

          non  e'  data  la  possibilita'  di  sostenere  una   prova

          attitudinale conformemente all'articolo  11,  comma  4,  la

          tessera professionale europea si considera rilasciata ed e'

          inviata  automaticamente,  mediante  il  sistema  IMI,   al

          richiedente stesso. L'autorita' competente  puo'  estendere

          di due settimane il termine di cui ai commi 2 e  3  per  il

          rilascio della tessera professionale europea, motivando  la

          richiesta di proroga e informandone  il  richiedente.  Tale

          proroga puo' essere ripetuta una volta  sola  e  unicamente

          quando  e'  strettamente  necessaria,  in  particolare  per

          ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei

          destinatari del servizio.

              6.  Le  misure  intraprese  dall'autorita'   competente

          conformemente al  comma  1,  sostituiscono  la  domanda  di

          riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della

          legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.".

              Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo

          n. 206/2007, come modificato dalla  presente  legge,  cosi'

          recita:

              "Art. 6. Centro di assistenza.

              1.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -

          Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di:

              a)  Coordinatore  nazionale   presso   la   Commissione

          europea;

              b) Centro di assistenza  per  il  riconoscimento  delle

          qualifiche professionali.

              2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha  i

          seguenti compiti:

              a)  promuovere  l'applicazione  uniforme  del  presente

          decreto da parte delle autorita' di cui all'articolo 5;

              b) favorire la circolazione di ogni informazione  utile

          ad  assicurare  l'applicazione  del  presente  decreto,  in

          particolare quelle relative alle condizioni d'accesso  alle

          professioni regolamentate, anche sollecitando  l'aiuto  dei

          centri di assistenza di cui al presente decreto;

              c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione  e

          di prove di formazione comune;

              d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine  di

          ottimizzare il continuo sviluppo professionale;

              e)   scambiare   informazioni   e    migliori    prassi

          sull'applicazione  delle   misure   compensative   di   cui

          all'articolo 22 per presente decreto.

              3.  Le  autorita'  di  cui  all'articolo  5  mettono  a

          disposizione del coordinatore di cui al  comma  1,  lettera

          a), le informazioni e i dati statistici necessari  ai  fini

          della    predisposizione    della    relazione     biennale

          sull'applicazione del presente decreto da trasmettere  alla

          Commissione europea.

              4. Il centro di assistenza di cui al comma  1,  lettera

          b), curando il  raccordo  delle  attivita'  dei  centri  di

          assistenza  di  cui  al  comma  5  e  i  rapporti  con   la

          Commissione europea:

              a) fornisce ai cittadini  e  ai  centri  di  assistenza

          degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia

          di   riconoscimento    delle    qualifiche    professionali

          interessate dal presente decreto, incluse  le  informazioni

          sulla legislazione nazionale che disciplina le  professioni

          e il loro esercizio, compresa la  legislazione  sociale  ed

          eventuali norme deontologiche;

              b) assiste, se del caso, i cittadini per  l'ottenimento

          dei  diritti  attribuiti   loro   dal   presente   decreto,

          eventualmente cooperando con il centro di assistenza  dello

          Stato membro di origine nonche' con le autorita' competenti

          e con il punto di contatto unico di cui all'articolo 25 del

          decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.  59.  Su  richiesta

          della Commissione europea, il centro di assistenza assicura

          le informazioni  sui  risultati  dell'assistenza  prestata,

          entro due mesi dalla richiesta;

              c) valuta  le  questioni  di  particolare  rilevanza  o

          complessita', congiuntamente con  un  rappresentante  delle

          regioni e province autonome designato in sede di Conferenza

          Stato-regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,

          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali

          disponibili a legislazione vigente.

              5.  Le  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  5

          istituiscono  un  proprio  centro  di  assistenza  che,  in

          relazione  ai  riconoscimenti  di  competenza,  assicura  i

          compiti di cui alla lettera a) e b) del  comma  4.  I  casi

          trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono  comunicati

          al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).

              5-bis. Le autorita' competenti di  cui  all'articolo  5

          prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli

          Stati membri  ospitanti  e,  se  richiesto,  trasmettono  a

          questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui  singoli

          casi, fatte salve le disposizioni in materia di  protezione

          dei dati personali.".

              Il  testo   dell'articolo   22   del   citato   decreto

          legislativo n. 206/2007,  come  modificato  dalla  presente

          legge, cosi' recita:

              "Art. 22. Misure compensative.

              1. Il riconoscimento  di  cui  al  presente  capo  puo'

          essere  subordinato  al  compimento  di  un  tirocinio   di

          adattamento non  superiore  a  tre  anni  o  di  una  prova

          attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti

          casi:

              a);

              b)  se  la   formazione   ricevuta   riguarda   materie

          sostanzialmente diverse da quelle  coperte  dal  titolo  di

          formazione richiesto in Italia;

              c) se la professione regolamentata include una  o  piu'

          attivita'  professionali  regolamentate,   mancanti   nella

          corrispondente professione dello Stato membro d'origine del

          richiedente, e se la formazione richiesta  dalla  normativa

          nazionale  riguarda  materie  sostanzialmente  diverse   da

          quelle  dell'attestato  di  competenza  o  del  titolo   di

          formazione in possesso del richiedente.

              2. Nei casi di  cui  al  comma  1  per  l'accesso  alle

          professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere

          e  perito  commerciale,  consulente   per   la   proprieta'

          industriale, consulente del  lavoro,  attuario  e  revisore

          contabile,  nonche'  per  l'accesso  alle  professioni   di

          maestro di sci e di  guida  alpina,  il  riconoscimento  e'

          subordinato al superamento di una prova attitudinale.

              3. Con provvedimento dell'autorita' competente  di  cui

          all'articolo 5, sentita la  Presidenza  del  Consiglio  dei

          Ministri - Dipartimento  per  le  politiche  europee,  sono

          individuate altre professioni per le quali  la  prestazione

          di consulenza o assistenza in materia di diritto  nazionale

          costituisce   un    elemento    essenziale    e    costante

          dell'attivita'.

              4. In deroga al principio enunciato  al  comma  1,  che

          lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui

          al  medesimo  comma  1  le  autorita'  competenti  di   cui

          all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento

          di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:

              a) nei casi in cui si applica l'articolo 18,  comma  1,

          lettere b) e  c),  l'articolo  18,  comma  1,  lettera  d),

          limitatamente ai me-dici e agli odontoiatri, l'articolo 18,

          comma  1,  lettera  f),  qualora  il  migrante  chieda   il

          riconoscimento per attivita'  professionali  esercitate  da

          infermieri  professionali  e  per  attivita'  professionali

          esercitate  da  infermieri  specializzati  in  possesso  di

          titoli  di  formazione  specialistica,   che   seguono   la

          formazione  che  porta  al  possesso  dei  titoli  elencati

          all'allegato V, punto 5.2.2,  o  l'articolo  18,  comma  1,

          lettera g);

              b) nei casi in cui si applica l'articolo 18,  comma  1,

          lettera  a),  limitatamente  alle  attivita'  esercitate  a

          titolo autonomo o con funzioni direttive  in  una  societa'

          per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza  e

          l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;

              c) se  e'  richiesto  dal  titolare  di  una  qualifica

          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  a),

          nei  casi  in  cui  la  qualifica  professionale  nazionale

          richiesta e' classificata a norma dell'articolo  19,  comma

          1, lettera c);

              d)  se  e'  richiesto   dal   titolare   di   qualifica

          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  b),

          nei  casi  in  cui  la  qualifica  professionale  nazionale

          richiesta e' classificata a norma dell'articolo  19,  comma

          1, lettere d) o e).

              4-bis. (Abrogato).

              4-ter.  Nel  caso  del  titolare   di   una   qualifica

          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  a),

          che  abbia  presentato  domanda  di  riconoscimento   delle

          proprie   qualifiche   professionali,   se   la   qualifica

          professionale nazionale richiesta e' classificata  a  norma

          dell'articolo  19,  comma  1,   lettera   d),   l'autorita'

          competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un  tirocinio

          di adattamento unitamente a una prova attitudinale.

              5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)  e

          c), per  «materie  sostanzialmente  diverse»  si  intendono

          materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della

          professione regolamentata e che  in  termini  di  durata  o

          contenuto  sono  molto  diverse  rispetto  alla  formazione

          ricevuta dal migrante.

              6.  L'applicazione  dei  commi  1  e  4  comporta   una

          successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale

          attestata dal  richiedente  al  fine  di  stabilire  se  le

          conoscenze,  le  abilita'  e  le   competenze   formalmente

          convalidate  a  tal  fine  da  un   organismo   competente,

          acquisite  nel  corso  di  detta  esperienza  professionale

          ovvero  mediante  apprendimento  permanente  in  uno  Stato

          membro o in un Paese terzo possano  colmare  la  differenza

          sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

              7.   Con   provvedimento   dell'autorita'    competente

          interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e

          i Ministri competenti per materia, osservata  la  procedura

          comunitaria di preventiva comunicazione  agli  altri  Stati

          membri   e    alla    Commissione    contenente    adeguata

          giustificazione della deroga,  possono  essere  individuati

          altri casi per i quali  in  applicazione  del  comma  1  e'

          richiesta la prova attitudinale.

              8. Il provvedimento di cui al comma 7 e'  efficace  tre

          mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se

          la  stessa  nel  detto  termine  non  chiede  di  astenersi

          dall'adottare la deroga.

              8-bis.  La  decisione  di  imporre  un   tirocinio   di

          adattamento  o  una  prova  attitudinale   e'   debitamente

          motivata. In particolare al richiedente sono comunicate  le

          seguenti informazioni:

              a) il  livello  di  qualifica  professionale  richiesto

          dalla  normativa  nazionale  e  il  livello  di   qualifica

          professionale   detenuto   dal   richiedente   secondo   la

          classificazione stabilita dall'articolo 19;

              b) le differenze sostanziali di cui al  comma  5  e  le

          ragioni  per  cui  tali  differenze  non   possono   essere

          compensate  dalle  conoscenze,  dalle  abilita'   e   dalle

          competenze    acquisite    nel    corso     dell'esperienza

          professionale  ovvero  mediante  apprendimento   permanente

          formalmente  convalidate  a  tal  fine  da   un   organismo

          competente.

              8-ter.   Al   richiedente   dovra'   essere   data   la

          possibilita' di svolgere la prova attitudinale  di  cui  al

          comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di  imporre

          tale prova al richiedente.".

              Il  testo   dell'articolo   18   del   citato   decreto

          legislativo n. 206/2007, cosi' recita:

              "Art. 18. Ambito di applicazione.

              1. Il presente capo si applica a tutte  le  professioni

          non coperte dai capi III e IV del  presente  titolo  e  nei

          seguenti casi:

              a) alle attivita' elencate all'allegato IV, qualora  il

          migrante non soddisfi i requisiti di cui agli  articoli  da

          28 a 30;

              b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici

          chirurghi   specialisti,   gli   infermieri    responsabili

          dell'assistenza  generale,  gli  odontoiatri,   odontoiatri

          specialisti, i veterinari, le ostetriche,  i  farmacisti  e

          gli  architetti,  qualora  il  migrante  non   soddisfi   i

          requisiti  di  pratica  professionale  effettiva  e  lecita

          previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55;

              c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso

          di un titolo di formazione  non  elencato  all'allegato  V,

          punto 5.7;

              d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32  e  35,  ai

          medici, agli infermieri, agli odontoiatri,  ai  veterinari,

          alle  ostetriche,  ai  farmacisti  e  agli  architetti   in

          possesso di titoli di formazione specialistica, che  devono

          seguire la formazione che  porta  al  possesso  dei  titoli

          elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2,  5.4.2,

          5.5.2,  5.6.2  e   5.7.1,   e   solamente   ai   fini   del

          riconoscimento della pertinente specializzazione;

              e)   agli   infermieri   responsabili   dell'assistenza

          generale e agli infermieri  specializzati  in  possesso  di

          titoli  di  formazione  specialistica,   che   seguono   la

          formazione  che  porta  al  possesso  dei  titoli  elencati

          all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda  il

          riconoscimento  in  un  altro  Stato  membro  in   cui   le

          pertinenti  attivita'  professionali  sono  esercitate   da

          infermieri specializzati  sprovvisti  della  formazione  di

          infermiere responsabile dell'assistenza generale;

              f)  agli  infermieri  specializzati  sprovvisti   della

          formazione  di  infermiere   responsabile   dell'assistenza

          generale, qualora il migrante chieda il  riconoscimento  in

          un altro  Stato  membro  in  cui  le  pertinenti  attivita'

          professionali sono esercitate  da  infermieri  responsabili

          dell'assistenza  generale,  da   infermieri   specializzati

          sprovvisti  della  formazione  di  infermiere  responsabile

          dell'assistenza generale o da infermieri  specializzati  in

          possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono

          la formazione che porta al  possesso  dei  titoli  elencati

          all'allegato V, punto 5.2.2;

              g) ai  migranti  in  possesso  dei  requisiti  previsti

          all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.".

              Il  testo   dell'articolo   19   del   citato   decreto

          legislativo n. 206/2007, cosi' recita:

              "Art. 19. Livelli di qualifica.

              1. Ai soli fini dell'applicazione delle  condizioni  di

          riconoscimento  professionale  di  cui  all'articolo  21  e

          all'articolo 22, comma 8-bis, le  qualifiche  professionali

          sono inquadrate nei seguenti livelli:

              a) attestato di  competenza:  attestato  rilasciato  da

          un'autorita'  competente  dello  Stato   membro   d'origine

          designata  ai   sensi   delle   disposizioni   legislative,

          regolamentari o amministrative di tale Stato membro,  sulla

          base:

              1)  o  di  una  formazione  non  facente  parte  di  un

          certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c),  d)  o

          e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione

          o dell'esercizio a tempo pieno della  professione  per  tre

          anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per

          un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

              2)   o   di   una   formazione   generale   a   livello

          d'insegnamento elementare o secondario  attestante  che  il

          titolare possiede conoscenze generali;

              b) certificato: certificato che attesta  il  compimento

          di un ciclo di studi secondari,

              1) o generale completato da un  ciclo  di  studi  o  di

          formazione professionale diversi  da  quelli  di  cui  alla

          lettera c) o dal tirocinio o  dalla  pratica  professionale

          richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

              2) o tecnico o professionale, completato  eventualmente

          da un ciclo di studi o di formazione professionale  di  cui

          al punto 1, o dal tirocinio o dalla  pratica  professionale

          richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

              c) diploma: diploma che attesta il compimento:

              1) o  di  una  formazione  a  livello  di  insegnamento

          post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed

          e) di almeno un anno o di una durata  equivalente  a  tempo

          parziale, di cui una delle condizioni  di  accesso  e',  di

          norma,  il  completamento  del  ciclo  di  studi  secondari

          richiesto per  accedere  all'insegnamento  universitario  o

          superiore  ovvero  il  completamento  di   una   formazione

          scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari,

          nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta

          oltre al ciclo di studi post-secondari;

              2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o,

          nel caso di professione regolamentata, di una formazione  a

          struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto

          previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione

          indicato al numero 1), se  tale  formazione  conferisce  un

          analogo  livello  professionale  e  prepara  a  un  livello

          analogo di responsabilita' e  funzioni,  a  condizione  che

          detto diploma sia corredato di un certificato  dello  Stato

          membro di origine;

              d) diploma: diploma che attesta il  compimento  di  una

          formazione a livello di insegnamento post-secondario di una

          durata minima di tre e non superiore a quattro  anni  o  di

          una durata equivalente a tempo parziale,  impartita  presso

          un'universita' o un istituto d'insegnamento superiore o  un

          altro istituto che impartisce  una  formazione  di  livello

          equivalente,   nonche'    la    formazione    professionale

          eventualmente   richiesta   oltre   al   ciclo   di   studi

          post-secondari;

              e) diploma: diploma che  attesta  che  il  titolare  ha

          completato un ciclo di studi post-secondari della durata di

          almeno quattro anni, o di una durata  equivalente  a  tempo

          parziale,   presso    un'universita'    o    un    istituto

          d'insegnamento  superiore  ovvero  un  altro  istituto   di

          livello equivalente e, se del caso, che ha  completato  con

          successo la formazione professionale richiesta in  aggiunta

          al ciclo di studi post-secondari.".

              Il  testo   dell'articolo   32   del   citato   decreto

          legislativo n. 206/2007,  come  modificato  dalla  presente

          legge, cosi' recita:

              "Art. 32. Diritti acquisiti.

              1.  Fatti  salvi  i  diritti  acquisiti  relativi  alle

          professioni di cui al presente capo i titoli di  formazione

          che danno accesso alle attivita'  professionali  di  medico

          con formazione di medico di base e di  medico  specialista,

          di infermiere  responsabile  dell'assistenza  generale,  di

          odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di

          farmacista in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2,

          comma 1 e che non soddisfano  l'insieme  dei  requisiti  di

          formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44,  46

          e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento  di  una

          formazione iniziata prima delle date indicate nell'allegato

          V, punti  5.1.1.,  5.1.2.,  5.2.2.,  5.3.2,  5.3.3,  5.4.2,

          5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati  da  un  attestato  che

          certifica l'esercizio effettivo e lecito dell'attivita'  in

          questione per almeno tre anni consecutivi nei  cinque  anni

          che precedono il rilascio dell'attestato stesso.

              2. Il riconoscimento e' altresi' assicurato  ai  titoli

          di formazione in medicina che danno accesso alle  attivita'

          professionali di medico con formazione di base e di  medico

          specialista,  di  infermiere  responsabile  dell'assistenza

          generale, di odontoiatra, di  odontoiatra  specialista,  di

          veterinario, di ostetrica e  di  farmacista  acquisiti  sul

          territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non

          soddisfano i requisiti minimi di  formazione  di  cui  agli

          articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e  50  se  tali  titoli

          sanciscono il completamento di una formazione iniziata:

              a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione

          di base, infermieri responsabile dell'assistenza  generale,

          odontoiatri,    odontoiatri    specialisti,     veterinari,

          ostetriche e farmacisti;

              b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

              3. I titoli di formazione di cui al comma 2  consentono

          l'esercizio  delle  attivita'  professionali  su  tutto  il

          territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli

          di  formazione  rilasciati   dalle   competenti   autorita'

          tedesche di  cui  all'allegato  V,  5.1.1.,  5.1.2,  5.2.2,

          5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.

              4. Sono altresi' riconosciuti i titoli di formazione in

          medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di

          medico con formazione di base e di medico  specialista,  di

          infermiere  responsabile   dell'assistenza   generale,   di

          veterinario, di ostetrica, di farmacista  e  di  architetto

          che sono in possesso dei cittadini di cui  all'articolo  2,

          comma   1,   e   che   sono   stati   rilasciati    nell'ex

          Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente  formazione

          e' iniziata,  per  la  Repubblica  ceca  e  la  Slovacchia,

          anteriormente al  1  gennaio  1993,  qualora  le  autorita'

          dell'uno o dell'altro Stato membro sopra indicato attestino

          che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la

          stessa validita' giuridica dei titoli che  esse  rilasciano

          e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa  validita'

          giuridica dei titoli menzionati, per  detti  Stati  membri,

          all'allegato VI, punto 6), per quanto riguarda l'accesso  e

          l'esercizio delle attivita'  professionali  di  medico  con

          formazione  di   base,   medico   specialista,   infermiere

          responsabile   dell'assistenza    generale,    veterinario,

          ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui

          all'articolo  51,  e  di  architetto,  relativamente   alle

          attivita' di cui  all'articolo  54.  Detto  attestato  deve

          essere  corredato  da  un  certificato   rilasciato   dalle

          medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e  lecito

          esercizio  da  parte  dei  cittadini  in   questione,   nel

          territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno

          tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio

          del certificato.

              5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi dell'articolo 31

          i titoli di formazione in medicina, che danno accesso  alle

          attivita' professionali di medico con formazione di base  e

          di   medico   specialista,   di   infermiere   responsabile

          dell'assistenza generale, di  odontoiatra,  di  odontoiatra

          specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista  e

          di architetto che sono in possesso  dei  cittadini  di  cui

          all'articolo 2,  comma  1,  e  che  sono  stati  rilasciati

          nell'ex Unione  Sovietica,  o  per  cui  la  corrispondente

          formazione e' iniziata: a) per l'Estonia, anteriormente  al

          20 agosto 1991; b) per la  Lettonia,  anteriormente  al  21

          agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo

          1990, qualora le autorita' di  uno  dei  tre  Stati  membri

          sopra citati attestino che  detti  titoli  hanno  sul  loro

          territorio la stessa validita'  giuridica  dei  titoli  che

          esse rilasciano e, per quanto riguarda gli  architetti,  la

          stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti

          Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda

          l'accesso   alle,   e    l'esercizio    delle,    attivita'

          professionali di medico  con  formazione  di  base,  medico

          specialista,   infermiere   responsabile    dell'assistenza

          generale,  dentista,  dentista  specialista,   veterinario,

          ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui

          all'articolo  46,  e  di  architetto,  relativamente   alle

          attivita' di cui  all'articolo  54.  Detto  attestato  deve

          essere  corredato  da  un  certificato   rilasciato   dalle

          medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e  lecito

          esercizio  da  parte  dei  cittadini  in   questione,   nel

          territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno

          tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio

          del certificato.

              6. Sono  altresi'  ammessi  al  riconoscimento  di  cui

          all'articolo 31 i titoli di  formazione  in  medicina,  che

          danno accesso alle attivita' professionali  di  medico  con

          formazione di base e di medico specialista,  di  infermiere

          responsabile dell'assistenza generale, di  odontoiatra,  di

          odontoiatra specialista, di veterinario, di  ostetrica,  di

          farmacista  e  di  architetto  che  sono  in  possesso  dei

          cittadini di cui all'articolo 1 e che sono stati rilasciati

          nell'ex  Jugoslavia,  o  per  i  quali  la   corrispondente

          formazione e' iniziata, per la Slovenia,  anteriormente  al

          25 giugno 1991  e,  per  la  Croazia,  anteriormente  all'8

          ottobre 1991, qualora le autorita' degli Stati membri sopra

          citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio

          la  stessa  validita'  giuridica  dei   titoli   che   esse

          rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa

          validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti  Stati

          membri, all'allegato  VI,  punto  6,  per  quanto  riguarda

          l'accesso   alle,   e    l'esercizio    delle,    attivita'

          professionali di medico  con  formazione  di  base,  medico

          specialista,   infermiere   responsabile    dell'assistenza

          generale,  dentista,  dentista  specialista,   veterinario,

          ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui

          all'articolo  51,  e  di  architetto,  relativamente   alle

          attivita' di cui  all'articolo  54.  Detto  attestato  deve

          essere  corredato  da  un  certificato   rilasciato   dalle

          medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e  lecito

          esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri,  nel

          territorio di questi,  delle  attivita'  in  questione  per

          almeno tre anni consecutivi nei cinque anni  precedenti  il

          rilascio del certificato.

              7. I titoli di  formazione  di  medico,  di  infermiere

          responsabile dell'assistenza generale, di  odontoiatra,  di

          veterinario, di ostetrica e  di  farmacista  rilasciati  ai

          cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da un altro Stato

          membro e  che  non  corrispondono  alle  denominazioni  che

          compaiono per tale  Stato  all'allegato  V,  5.1.1,  5.1.2,

          5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,  5.5.2,  e  5.6.2

          sono  riconosciuti  se  accompagnati  da   un   certificato

          rilasciato da autorita' od organi competenti di detto Stato

          membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono

          il compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33,

          34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo

          Stato  membro  che  li  ha  rilasciati  a  quelli  le   cui

          denominazioni appaiono nell'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2,

          5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.".

              Il testo dell'articolo 49 del  decreto  legislativo  n.

          206/2007,  come  modificato  dalla  presente  legge,  cosi'

          recita:

              "Art. 49. Diritti acquisiti specifici alle ostetriche.

              1. Viene riconosciuta  come  prova  sufficiente  per  i

          cittadini degli altri Stati membri dell'Unione  europea,  i

          cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano  tutti  i

          requisiti minimi di formazione di cui all'articolo  46  ma,

          ai sensi  dell'articolo  47,  sono  riconoscibili  solo  se

          accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui

          al suddetto articolo 47, comma 2, i  titoli  di  formazione

          rilasciati  dagli  Stati  membri  prima   della   data   di

          riferimento   di   cui   all'allegato   V,   punto   5.5.2,

          accompagnati da un attestato che certifichi  l'effettivo  e

          lecito  esercizio  da  parte  di  questi  cittadini   delle

          attivita' in questione per almeno due anni consecutivi  nei

          cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

              1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1,  in

          possesso dei  titoli  di  formazione  in  ostetricia,  sono

          riconosciute automaticamente le qualifiche professionali se

          il richiedente ha  iniziato  la  formazione  prima  del  18

          gennaio  2016  e  i  criteri  di   ammissione   prevedevano

          all'epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un

          livello equivalente,  per  la  possibilita'  I,  oppure  ha

          completato  la  formazione  come  infermiere   responsabile

          dell'assistenza  generale  confermato  da  un   titolo   di

          formazione di cui all'allegato V,  punto  5.2.2,  prima  di

          iniziare la formazione  in  ostetricia,  nell'ambito  della

          possibilita' II.

              2. Le condizioni di cui al  comma  1  si  applicano  ai

          cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione  in

          ostetricia  sanciscono   una   formazione   acquisita   sul

          territorio della ex Repubblica democratica  tedesca  e  che

          soddisfa tutti i requisiti  minimi  di  formazione  di  cui

          all'articolo  46,  ma,  ai  sensi  dell'articolo  47,  sono

          riconoscibili  solo  se  accompagnati   dall'attestato   di

          pratica professionale di cui all'articolo 47, comma  2,  se

          sanciscono una formazione  iniziata  prima  del  3  ottobre

          1990.

              3.

              4. Ai cittadini di cui all'articolo 2,  comma  1,  allo

          scopo di verificare che le ostetriche interessate  sono  in

          possesso di  un  livello  di  conoscenze  e  di  competenze

          paragonabili a quello delle ostetriche  in  possesso  delle

          qualifiche di cui alla lista per la Polonia all'allegato V,

          punto 5.5.2, sono riconosciuti i titoli  di  ostetrica  che

          sono stati rilasciati in Polonia  a  ostetriche  che  hanno

          completato anteriormente al 1 maggio 2004 la corrispondente

          formazione,  che  non  soddisfa  i  requisiti   minimi   di

          formazione di cui all'articolo 40, sancita  dal  titolo  di

          «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno  speciale

          programma di aggiornamento di cui:

              a) all'articolo 11 della legge del 20 aprile  2004  che

          modifica  la  legge  sulle  professioni  di  infermiere   e

          ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale

          della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e  del

          2007, n. 176, pag. 1237)  e  al  regolamento  del  Ministro

          della  sanita'  dell'11  maggio   2004   sulle   condizioni

          dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e

          alle ostetriche, che sono titolari  di  un  certificato  di

          scuola secondaria (esame finale - maturita')  e  che  hanno

          conseguito un diploma presso un liceo medico o  una  scuola

          professionale medica per l'insegnamento di una  professione

          di  infermiere  e  ostetrica  (Gazzetta   Ufficiale   della

          Repubblica di Polonia del 2004, n. 110,  pag.  1170  e  del

          2010, n. 65, pag. 420), o

              b) all'articolo 53, paragrafo 3,  della  legge  del  15

          luglio 2011  relativa  alle  professioni  di  infermiere  e

          ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica  di  Polonia

          del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del  Ministro

          della  sanita'  del  14  giugno   2012   sulle   condizioni

          dettagliate   riguardanti   i   corsi    di    insegnamento

          universitario impartiti agli infermieri e alle  ostetriche,

          che sono titolari di un certificato  di  scuola  secondaria

          (esame finale  -  maturita')  e  che  hanno  conseguito  un

          diploma di infermiere e  di  ostetrica  presso  una  scuola

          medica secondaria o un  istituto  di  studi  superiori  per

          l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica

          (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia  del  2012,

          pag. 770).

              5. Per i cittadini degli Stati membri i cui  titoli  di

          formazione     in     ostetricia     (asistent      medical

          obstetricã-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania

          anteriormente alla data di adesione all'Unione europea e la

          cui  formazione  non  soddisfa  i   requisiti   minimi   di

          formazione  di  cui  all'articolo  46,  detti  titoli  sono

          riconosciuti come prova sufficiente ai fini  dell'esercizio

          delle attivita' di ostetrica, se corredati da un  attestato

          il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio  da  parte

          degli interessati,  nel  territorio  della  Romania,  delle

          attivita' di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni

          consecutivi nei  sette  anni  precedenti  il  rilascio  del

          certificato.

              5-bis.  I  diritti  acquisiti  in  ostetricia  non   si

          applicano  ai   seguenti   titoli   ottenuti   in   Croazia

          anteriormente al 1  luglio  2013:  visa  medicinska  sestra

          ginekolosko-opstetrickog  smjera  (infermiere  di   livello

          superiore  in  area   ostetrico-ginecologica),   medicinska

          sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere in  area

          ostetrico-ginecologica), visa medicinska sestra primaljskog

          smjera (infermiere di  livello  superiore  con  diploma  in

          ostetricia),   medicinska   sestra    primaljskog    smjera

          (infermiere      con      diploma      in      ostetricia),

          ginekolosko-opstetricka   primalja   (ostetrica   in   area

          ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica).".

声明:

1.凡本网注明“来源:双碳法治与经济研究院”或者“来源:环境法治研究网”的所有作品,版权均属于本机构。本机构与作品作者联合声明,任何组织未经本机构以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

2.本机构刊载的部分文字、图片、音频、视频以及网页版式设计等来源于网络。原作者如不愿意在本公众号刊登其内容,请及时通知本站,本站将予以删除。在此,特向原作者和机构致谢!